IL D.LGS.81/08 E IL RUOLO DEL PREPOSTO
L’art.18 prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di individuare (se non nominato dai dirigenti ai fini della sicurezza) il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Diventa quindi un vero e proprio OBBLIGO del datore di lavoro individuare i preposti. Di conseguenza nell’organigramma aziendale devono essere presenti i lavoratori con questo ruolo.
Secondo l’art.19 il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, può interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, può interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
In sintesi le novità rispetto agli obblighi già previsti:
– non è oggetto di pregiudizio per il suo operato
– può sospendere temporaneamente l’attività lavorativa di fronte ai pericoli
– rilevare le deficienze di mezzi e attrezzature informando il datore di lavoro/dirigente
– gli accordi collettivi potranno prevedere degli emolumenti per le attività svolte.
Fonte: Il D.Lgs.81/08 e il ruolo del Preposto – Sfera Ingegneria