D.M. 3.3.2015, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Circolare INAIL n. 51 del 29.4.2015

Riteniamo utile informarvi che l’INAIL ha ridotto gli sconti applicabili, in base alla disciplina tariffaria dell’Istituto(art. 24 del DM 12.12.2000 e successive modifiche), sui premi versati dai datori di lavoro con almeno due anni di attività che abbiano effettuato interventi migliorativi per la sicurezza nell’anno precedente ed abbiano presentato apposita domanda di riduzione del premio stesso entro il 28 febbraio.

Contrariamente alle indicazioni iniziali l’INAIL ha precisato che la riduzione degli sconti, seppure intervenuta successivamente alla scadenza del termine del 28 febbraio scorso, ha efficacia retroattiva e pertanto si applicherà già da quest’anno e non dal 2016.

Si indicano inoltre le nuove aliquote di sconto modulate in base alla dimensione aziendale:

NUOVE PERCENTUALI DI SCONTO

fino a 10 lavoratori 28%

da 11 a 50 lavoratori 18%

da 51 a 200 lavoratori 10%

oltre 200 lavoratori 5%

 

Ammesso che non vi siano nuove  considerazioni da parte dell’INAIL le imprese già ammesse agli sconti riceveranno tramite PEC indicanti le nuove percentuali di riduzione.

 

Detto tutto ciò, suggeriamo di consultare il proprio commercialista per verificare la procedura in corso, in caso l’abbiate già presentata all’INAIL.